Certificato Energetico Roma – APE

Certificato Energetico Roma: informazioni e offerta del servizio


 

ACQUISTA IL SERVIZIO ORA


L’APE : COS’E’

Energy efficiency rating

La certificazione energetica arriva in Italia nel 2005, con il Decreto n.192 e, nel 2013: il D.L. n. 63 del 2013 ha poi introdotto alcune modifiche riguardanti l’efficienza energetica degli edifici istituendo l’A.P.E., acronimo di Attestato di Prestazione Energetica: tale attestato sostituiva definitivamente il precedente A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica), meglio noto come Certificato Energetico.

Entrambi identifcano il consumo di energia di un edificio nell’arco dell’anno, comunicando in maniera immediata l’efficienza energetica dello stesso. L’APE recepisce la direttiva europea 2010/31/UE, andando ad aggiornare la 2002/91/CE dell’ACE. Nello specifico, a differenza dell’Attestato di Certificazione Energetica, l’Attestato di Prestazione Energetica si prevede che debba fornire precise indicazioni e suggerimenti ai fini di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

QUANDO E’ OBBLIGATORIO

Certificato energetico Roma – L’obbligo di redazione ed informativa APE si deve rispettare in due casi:

  1. Per tutte le compravendite immobiliari e per tutti gli atti traslativi la proprietà (cioè per l’acquisto / vendita della casa-locale): l’obbligo è in capo al venditore.
  2. Per tutti i nuovi contratti di locazione, di edifici e/o appartamenti, soggetti a registrazione (cioè per affitto): l’obbligo è posto al locatore, ossia il proprietario.

L’obbligo di semplice redazione APE si ha nei seguenti casi:

  1. Per gli Immobili ristrutturati: si deve redarre o aggiornare l’Attestato di Prestazione Energetica. Vige l’obbligo in caso di “ristrutturazioni importanti”, ossia che vadano ad interessare più del 25% della superficie dell’intero involucro dell’edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari. Può essere, inoltre, necessario l’aggiornamento o la redazione del Certificato Energetico in caso di modifica degli impianti di climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione, o per interventi volti a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio per cui richiedere le relative detrazioni fiscali.
  2. Per tutti gli edifici nuovi: questi devono essere corredati di APE. Per nuovo edificio si deve intendere una costruzione realizzata con permesso di costruire o Dichiarazione di Inizio Attività richiesti o presentati dopo l’8/10/2005.

Nel dettaglio, le prescrizioni per il proprietario d’immobile sono:

A) obbligo di dotazione, ossia che gli immobili debbano avere la propria certificazione energetica, tanto che ci sia quanto che non ci sia un trasferimento di proprietà o una locazione in corso;

B) obbligo di allegazione, ossia che all’atto di compravendita della Unità Immobiliare è necessario allegare l’APE;

C) obbligo di consegna, cioè che la certificazione energetica vada consegnata all’acquirente, o all’affittuario in caso di contratto di locazione;

D) obbligo di informativa: ossia informare l’acquirente (o l’affittuario) circa i dettagli dell’efficienza energetica dell’edificio.


CERTIFICATO ENERGETICO ROMA

ACQUISTA IL SERVIZIO


MEA Studio di Madeo ing. Francesco Saverio, Largo Filippo Fratalocchi, 7 – 00131 Roma (RM) – P.Iva 03303460780

Tutti i diritti riservati. È vietata ogni riutilizzazione dei contenuti inseriti nel presente sito web, quali la riproduzione, rielaborazione e pubblicazione su qualsiasi piattaforma tecnologica, rete telematica o supporto cartaceo/fisico.