Attestato di Prestazione Energetica APE non conforme nelle transazioni immobiliari

 

Rischi, sanzioni e deroghe in caso di assenza o irregolarità dell’APE in una compravendita immobiliare

Attenzione! Quando state effettuando una compravendita immobiliare dovete sempre tenere a mente che è obbligatorio allegare all’atto notarile l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)…

Se non lo fate o se l’APE contiene irregolarità o non conformità vi diciamo subito che rischiate molto! Le sanzioni economiche sono molto dure e potete anche incorrere in condanne penali… Leggete con molta attenzione quanto segue e già sarete più al sicuro! In particolare sarete al corrente che dovete ricordarvi sempre di allegare l’APE al rogito notarile in caso di compravendita immobiliare e  che tale certificazione deve essere compilata in modo conforme!

 

Attestato APE non conforme nelle transazioni immobiliari: può prefigurare il reato di truffa contrattuale

Allegare l’attestato di prestazione energetica è necessario ma non ancora sufficiente per considerarsi tranquilli… Infatti se esso risulta non conforme potete incappare anche in una condanna penale.

Ecco un caso esemplare: la Cassazione ha emesso la sentenza n. 16644/2017, in cui ha stabilito a chiare lettere che: “chi vende un immobile con prestazioni energetiche difformi da quelle dichiarate nell’Attestato di prestazione energetica commette il reato di truffa contrattuale”.

Inutile fare nomi e cognomi, in sintesi la condanna è a carico di un imprenditore edile che ha venduto un immobile con prestazioni energetiche non conformi rispetto a quelle effettivamente dichiarate sul relativo attestato APE.

La Cassazione non ha ritenuto valida la linea difensiva del costruttore in particolare sul fatto che le non conformità gli siano involontariamente sfuggite in quanto “le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite, per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto”. A peggiorare la posizione dell’imputato va anche il documentato fatto che per la costruzione dell’immobile sono stati largamente impiegati materiali “di qualità inferiore a quella dichiarata” e “serramenti ed impianti di riscaldamento non conformi“.

Quindi, se rivestite il ruolo di costruttori edili e cedete per vendita diretta il vostro immobile, dovete prestare la massima attenzione nel verificare che l’attestato APE sia compilato a regola d’arte. Sottolineiamo come sempre che è necessario rivolgersi a degli specialisti Certificatori Energetici dotati della adeguata esperienza e competenza nell’esecuzione di sopralluoghi accurati e nella raccolta di tutti i dati richiesti nella corretta compilazione dell’APE! Non si tratta assolutamente di un pro forma: gli atti allegati al rogito sono poi controllati e validati dal notaio e comunque rimangono suscettibili di ulteriori verifiche successive.

Ma ci sono altre insidie e pericoli non solo per il venditore di un immobile: anche l’acquirente deve essere attento e meticoloso nel controllare certificazione energetica.

 

Attestato APE non allegato o assente nelle transazioni immobiliari: sanzioni fino a 18mila euro per venditori e acquirenti

Meglio ripeterlo a scanso di equivoci: nelle compravendite immobiliari l’attestato APE deve essere obbligatoriamente allegato in originale.

La certificazione deve inoltre risultare conforme alle leggi vigenti e dichiarare la classe di prestazione energetica dell’immobile, la data di rilascio del documento, la sottoscrizione firmata del tecnico abilitato che lo ha compilato e le altre varie informazioni necessarie per collegare l’attestato APE all’immobile oggetto della compravendita, inclusi i dati per l’identificazione catastale.

 

Attestato APE completamente assente: cosa succede?

Un tempo se l’APE era mancante si poteva perfino arrivare ad annullare l’atto notorio. Oggi per fortuna non si arriva più a tanto. Queste sono le tipologie di transazioni coinvolte:

- compravendite;

- permute;

- assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie;

- donazioni.

 

L’abolizione della nullità contrattuale da un lato consente di stare più tranquilli, però dovete fare moltissima attenzione: al suo posto la normativa prevede adesso delle sanzioni economiche salatissime.

Tenetevi forte: quando manca l’allegazione dell’attestato APE è prevista una multa amministrativa che va dai 3mila ai 18mila euro!

Lo stabilisce l’articolo 1, comma 7 del cosiddetto decreto Destinazione Italia: “in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3mila a euro 18mila”.

Che ne pensate? Non potete davvero trascurare una cosa simile, in più lo stesso articolo dice che: “l’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Rinnoviamo l’invito a tenere nella massima considerazione che in una compravendita immobiliare il venditore ha l’obbligo di produrre l’attestato APE e di allegarlo. Il monito va pari pari anche agli acquirenti: la micidiale sanzione di cui sopra grava in solido (per intero) tanto sul venditore quanto sull’acquirente.

Allora dovrebbe esservi ormai chiaro: se vendete o acquistate casa, dovete mantenere il massimo livello di attenzione sulla presenza dell’APE originale nel rogito notarile.

Volete dormire sonni tranquilli? In questi casi meglio allora richiedere una valida consulenza.

 

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