Compravendite immobiliari e APE non conforme

 

In caso di Attestato di Prestazione Energetica irregolare o assente si rischiano sanzioni penali e/o economiche salatissime

Ormai in molti sanno che, in caso di compravendita immobiliare, è obbligatorio allegare al rogito notarile l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Forse non tutti però sanno cosa si rischia concretamente nel caso in cui si contravvenisse a tale divieto. Ve lo anticipiamo noi: si rischia grosso! E quando non si sfocia nel penale si devono comunque pagare sanzioni salatissime.

Vediamo meglio nel dettaglio perché conviene sempre ricordarsi di allegare l’APE al rogito notarile nella compravendita immobiliare e soprattutto perché occorre che tale documento sia redatto a regola d’arte!

 

Compravendite immobiliari e attestato APE non conforme: si rischia di commettere il reato di truffa contrattuale

Presentare un attestato di prestazione energetica non conforme costa davvero caro. Lo conferma (definitivamente) la Cassazione, che con sentenza n. 16644/2017 ha dichiarato una volta per tutte: “chi vende un immobile con prestazioni energetiche difformi da quelle dichiarate nell’Attestato di prestazione energetica commette il reato di truffa contrattuale”.

Senza scendere troppo nei particolari, vi diciamo che la sentenza riguarda il caso di un imprenditore edile che ha venduto il proprio immobile avente caratteristiche energetiche diverse da quelle che sono state dichiarate sul relativo attestato APE.

La Corte ha smontato le difese del costruttore eccependo che le non conformità non possono essergli sfuggite poiché “le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite, per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto” e anche per il dimostrato fatto che per realizzare l’immobile sono stati usati materiali “di qualità inferiore a quella dichiarata” e “serramenti ed impianti di riscaldamento non conformi“.

Quindi, se siete costruttori e vendete direttamente il vostro immobile, fate la massima attenzione a che l’APE sia compilato perfettamente. Rivolgetevi a tecnici Certificatori Energetici davvero esperti e competenti che nell’effettuare i sopralluoghi raccolgano scrupolosamente tutti i dati necessari e altrettanto scrupolosamente li riportino nell’APE! Sappiate che tutti gli atti del rogito saranno analizzati e verificati dal notaio e possono sempre essere sottoposti a controlli successivi.

I rischi non finiscono qui, oltre a chi vende, anche chi compra deve essere pignolo in termini di certificazione energetica, come spieghiamo qui di seguito.

 

Compravendite immobiliari e attestato APE assente: rischia sanzioni fino a 18mila euro sia chi vende sia chi acquista casa

Nelle compravendite immobiliari l’attestato APE deve essere obbligatoriamente allegato in originale.

Il certificato deve a sua volta essere conforme alla normativa vigente e specificare la classe di prestazione energetica, la data di rilascio, la sottoscrizione del tecnico che lo ha compilato e tutte le informazioni idonee a collegare l’attestato all’immobile oggetto della transazione, compresi i dati di identificazione catastale.

Cosa succede se l’APE è assente?

Una volta, in assenza dell’APE l’atto era addirittura suscettibile di annullamento. Ora fortunatamente non è più così per tutti i seguenti casi:

compravendite;

permute;

assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie ai rispettivi soci;

donazioni.

 

L’abolizione del provvedimento di nullità contrattuale può far tirare un sospiro di sollievo ma… al suo posto sono state introdotte delle multe salatissime.

In caso di mancata allegazione della certificazione energetica, infatti, è prevista una sanzione amministrativa oscillante tra 3mila e 18mila euro!

A stabilirlo è l’articolo 1, comma 7 del decreto Destinazione Italia: “in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3mila a euro 18mila”.

Non si può davvero trascurare la cosa, anche perché lo stesso articolo dice che: “l’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Massima attenzione dunque: in caso di compravendita immobiliare il venditore è obbligato a produrre l’attestato APE e ad allegarlo. Se ciò non dovesse avvenire  la tremenda sanzione di cui sopra graverebbe in solido – cioè per interosia sul venditore sia sull’acquirente.

Insomma, che vendiate o acquistiate casa, tenete alta la vigilanza sulla presenza dell’APE originale nel rogito notarile.

Anche in questa situazione vi conviene investire in una valida consulenza: difficile che possa costarvi dai 3mila ai 18mila euro!

 

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