Certificazione Energetica: dal 1° Ottobre finalmente in vigore il nuovo APE 2015
Dopo l’ultimo rinvio (l’ultima data era prevista per il 1° Luglio 2015), finalmente ci siamo: dal 1° Ottobre 2015 entrano in vigore i Decreti Attuativi della Legge 90/2013, e di conseguenza il nuovo APE. Sommariamente, tali tre decreti emanati il 26 Giugno 2015 ed ora in vigore, riguardano l’Efficienza Energetica degli edifici e definiscono:
a) i requisiti minimi in termini di prestazione energetica nella realizzazione degli edifici ed in quelli sottoposti a ristrutturazione; b) schemi e modalità di realizzazione della relazione tecnica di calcolo per l’applicazione dei requisiti minimi; c) le linee guida per la certificazione energetica ed il nuovo APE unico Nazionale 2015.
Ma approfondiamo in questa sede alcuni punti relativamente a quest’ultimo decreto: abbiamo riassunto, di seguito i punti più importanti riguardanti il nuovo certificato energetico.
1) Finalmente, a tutela della tranquillità dei clienti finali e dei veri professionisti, la legge esplicita chiaramente l’obbligo del sopralluogo da parte del tecnico certificatore, oltre a stabilire una percentuale minima di controlli sulla correttezza dei certificati emessi da parte della Regione di competenza. Inoltre, entro 90 giorno dall’entrata in vigore, l’Enea dovrà predisporre il SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica), una banca dati unica nazionale ispezionabile nella quale saranno inclusi anche i dati sugli impianti termici con relativi controlli
2) Il nuovo Attestato verrà ora redatto in modalità unica su tutto il territorio nazionale, con l’intento di superare l’odierna disomogeneità a livello regionale
3) Già ad un primo sguardo, l’APE sembra completamente rinnovato nella sua veste grafica, ora più chiara e comprensibile per i “profani” del mondo tecnico almeno nella prima pagina: ma le differenze vanno ben oltre l’aspetto grafico. Cambia quindi la scala energetica di classificazione prestazionale dell’edificio, con 10 classi anzichè le 7 utilizzate fin’ora ( adesso si va da A4 a G )
4) Si aggiungono anche, oltre a quelle per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, le valutazioni per il raffrescamento, l’illuminazione e la ventilazione, permettendo così una valutazione più realistica ed effettiva della prestazione raggiunta dall’edificio nel contenere i consumi energetici
5) L’APE dovrà contenere obbligatoriamente le valutazioni e gli interventi proposti dal professionista per guidare i proprietari, con investimenti sostenibili, nel miglioramento della prestazione energetica dell’unità immobiliare
6) Inalterata rimane la validità massima di 10 anni, subordinata al rispetto delle prescrizioni riguardanti i controlli di efficienza energetica degli impianti: in caso di mancato rispetto di tali disposizioni, la validità dell’Ape si esaurisce il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata delle operazioni di controllo
7) Confermati, infine, gli obblighi per la dotazione dell’APE e le sanzioni, che abbiamo qui già ampiamente descritto.
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