Aggiornamento normativo Certificazione Energetica – Entrata in vigore il 29/06/2016

 

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Successivamente alla pubblicazione dei decreti attuativi del 26/06/2015 e delle revisioni della Norma UNI/TS 11300 –  parti 1, 2 e 3, arriva ora la revisione della parte 4 e 5 della stessa norma, cui rapportarsi ai fini della redazione e calcolo dell’Attestato di Prestazione Energetica. Pertanto, il meglio conosciuto Certificato Energetico ha subito rilevanti modifiche a partire dal 29 Giugno 2016, data in cui sono entrati in vigore su tutto il territorio nazionale i nuovi aggiornamenti relativi alle UNI/TS e ai decreti attuativi della legge 90/2013, riferita alla prestazione energetica degli edifici.

Cosa cambia per i Clienti? E per i Certificatori?

All’atto pratico, ciò che cambia per i clienti è che sostanzialmente i Certificati Energetici redatti con versioni non aggiornate dei programmi da parte dei Tecnici Certificatori saranno ovviamente considerati non conformi alla normativa, con tutte le conseguenze del caso. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e di accertarsi, oltre al resto dei requisiti, che il Certificatore prescelto disponga inoltre di un software aggiornato all’ultima versione normativa.

Ciò che cambia per i Certificatori, invece, è che dovranno studiare ed approfondire le nuove modifiche ed integrazioni normative riguardanti le metodologie di calcolo, oltre a provvedere ad aggiornare i propri software alla versione aggiornata e riconosciuta. Qualora la software house dei propri programmi non abbia ancora provveduto ad integrare ed aggiornare gli algoritmi, e non abbia inoltre provveduto ad inoltrare al CTI l’apposita richiesta di certificazione del software, qualora volesse continuare ad operare dovrà provvedere a dotarsi di un nuovo software tra quelli riconosciuti. In attesa del riscontro di certificazione numerica ufficiale da parte del CTI, ai fini della redazione dei certificati energetici, l’Ente riconosce che la software house predisponga una idonea autocertificazione del rispetto da parte dei propri programmi dei relativi aggiornamenti normativi, attestante inoltre l’avvenuta richiesta di riconoscimento da parte del Comitato Termotecnico.

Nello specifico – Nuova UNI 10349:2016 : cosa cambia?

La nuova versione della UNI sostituisce la versione del 1994, oltre a modificare la parte 1 della UNI/TR 11328-1:2009. Tale ultimo aggiornamento della parte 1, va ad aggiornare in maniera importante i dati climatici per Provincia (i quali sono ora, in alcuni casi, molto diversi): dati in base ai quali vengono calcolati gli indici ed i fabbisogni energetici per climatizzazione estiva ed invernale.

E proprio la parte 1 contiene, suddivisi per provincia, i dati climatici aggiornati sui quali basare i calcoli per le prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici (determinazione dei fabbisogni energetici per il raffrescamento e per il riscaldamento). Tale parte aggiornata della normativa, inoltre, contiene i metodi calcolo per la valutazione dell’irraggiamento solare.

La parte 2, invece, contiene i dati climatici limite aggiornati, sempre per provincia, utilizzati per dimensionare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento estivo degli edifici.

La parte 3, infine, va ad aggiornare i gradi giorno e gli indici di umidità massima e radiazione solare cumulata.

I nuovi contenuti della UNI/TS 11300 (parti 4-6)

L’aggiornamento della parti 4-6 seguono quelle avvenute nell’ottobre del 2014.

Seguitando alle parti 1 – 2- 3 entrate in vigore nell’Ottobre 2014, la parte 4 della UNI/TS 11300 riguarda le modalità di calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria qualora ve ne sia la produzione da forme di energia rinnovabile, diversa dai combustibili fossili. Ciò, in caso di unità immobiliari munite ad esempio di pannelli fotovoltaici o più semplici pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria etc, va a modificare in maniera sostanziale i risultati numerici ottenuti all’interno del certificato energetico APE.

La parte 5, ad integrazione delle UNI/TS 11300,  stabilisce metodi di calcolo per quantificare l’energia elettrica da cogenerazione ed il fabbisogno di energia primaria dell’edificio in rapporto al bilanciamento dell’energia da fonti rinnovabili importata ed esportata.

La parte 6, infine, rende da oggi necessario valutare anche il consumo di energia degli impianti per il trasporto di persone e cose (ascensori, scale mobili, marciapiedi mobili): tali valutazioni, ovviamente, dovranno essere inseriti all’interno della certificazione energetica APE solo per le categorie di edifici per le quali tale computazione è necessaria.

Si ricorda che, oltre agli aggiornamenti delle parti 1-2-3, le sopra citate parti 4-5-6 sono state pubblicate il 31 Marzo 2016 con entrata in vigore a 90 giorni dalla data di pubblicazione: pertanto, è reso obbligatorio utilizzarle nei certificati energetici dal 29 Giugno 2016.

Attenzione, quindi, alle certificazioni APE redatte dopo tale data con software non aggiornati e/o non conformi.

La redazione


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