L’APE: COS’E’, QUANDO SERVE

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COS’E’

scalaLa certificazione energetica arriva in Italia con il Decreto Legislativo 192/2005: nel 2013, il Decreto Legge 63/2013 ha introdotto alcune modifiche riguardo l’efficienza energetica degli edifici, istituendo l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in sostituzione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Entrambi volgono ad identificare il consumo annuale di energia di un edificio, fornendo al cittadino una informazione immediata relativamente al consumo energetico dello stesso: ma, rispetto all’ACE, l’APE recepisce la direttiva europea 2010/31/UE. In concreto, rispetto all’ACE, l’APE deve fornire indicazioni più precise per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio (suggerimenti).

Di qui  le analisi, e le valutazioni, che un tecnico scrupoloso deve caso per caso effettuare, al fine di proporre degli interventi di miglioramento in relazione alla loro convenienza economica. Ossia in termini di successivo risparmio economico sulla componente energetica rispetto all’investimento da effettuare.

QUANDO E’ NECESSARIO

obbligo ape

L’obbligo di redazione ed informativa APE si deve rispettare nei seguenti casi:

  1. Per tutti gli atti di compravendita immobiliare e per tutti gli atti traslativi a carattere oneroso o gratuito di immobili (quindi in caso di acquisto / vendita della casa, o locale).  L’APE va necessariamente allegato all’Atto Notarile, salvo in caso di cessione a titolo gratuito, nel qual caso anche se non deve essere allegato permane comunque l’obbligo di dotazione. L’obbligo di redazione è sempre, ed in via preliminare ad ogni forma di contrattazione, in capo al venditore.
  2. Per tutti i nuovi contratti di locazione di edifici e di singoli appartamenti soggetti a registrazione (quindi in caso di affitto): l’obbligo è in capo al locatore (colui che affitta), sempre in via preliminare ad ogni forma di contrattazione o pubblicazione.
  3. In caso di pubblicazione di annunci immobiliari, tanto per vendita quanto per affitto e tramite qualsiasi mezzo di comunicazione commerciale, è fatto obbligo di riportare l’indice di prestazione energetica dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (Art. 6 del D.Lgs 192/05, modificato dal Decreto n. 63/2013).

L’obbligo di redazione APE si ha inoltre nei seguenti casi:

  1. Per gli Immobili ristrutturati: anche in questo caso si è tenuti a dotarsi o ad aggiornare l’Attestato di Prestazione Energetica. L’obbligo subentra in caso di “ristrutturazioni importanti”, ossia quelle che coinvolgono oltre il 25% della superficie dell’intero involucro dell’edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono. Ancora, può essere necessario l’aggiornamento o la redazione in caso di modifica degli impianti di climatizzazione, ventilazione e produzione di acqua calda sanitaria, o quando si voglia intervenire per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e richiedere le relative detrazioni fiscali.
  2. Per tutti i nuovi edifici: questi devono essere corredati di APE sin da subito. Per nuovo edificio, il Notariato asserisce che deve intendersi una costruzione realizzata con permesso di costruire o DIA richiesti o presentati dopo l’8 Settembre 2005.

In particolare ricordiamo gli obblighi del proprietario dell’immobile:

a) obbligo di dotazione. Sommariamente, si intende che gli immobili devono avere la propria certificazione energetica, indipendentemente che ci sia o meno un atto di trasferimento di proprietà o una locazione in corso;

b) obbligo di allegazione. All’atto di trasferimento di proprietà dell’immobile occorre allegare l’APE;

c) obbligo di consegna. L’APE va consegnato all’acquirente o al locatario (affittuario), in caso di contratto di locazione;

d) obbligo di informativa. L’acquirente o l’affittuario devono essere informati circa i dettagli della prestazione energetica dell’edificio.

LE SANZIONI

sanzioniLe sanzioni amministrative per mancata dotazione, allegazione o dichiarazione nel contratto dell’attestato di prestazione energetica sono le seguenti:

a) in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione, e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18.000 euro;

b) in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;

c) in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 (e da 1.000 a 4.000 euro per l’omessa dichiarazione nel contratto: se la durata della locazione non eccede i tre anni, quest’ultima sanzione è ridotta alla metà);

d) in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di vendita o locazione il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

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