Novità Formazione dei Certificatori Energetici a Roma e nel Lazio: le nuove Linee Guida del DGR 398/2017

 

 

Importanti novità per quel che concerne i Corsi di Formazione dei Certificatori Energetici a Roma e nel Lazio. La Regione Lazio ha infatti approvato il DGR 398/2017 (emanato l’11 Luglio 2017 e pubblicato sul supplemento del Bollettino Unico Regionale del 20/07/2017) con cui revoca la precedente deliberazione 308/2016 e delinea nuove “Linee guida per l’effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento”. Ciò è avvenuto anche a seguito di un confronto con gli ordini professionali, i quali avevano sollevato alcune perplessità in merito alla chiarezza della precedente deliberazione.

Modificato anche lo “Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici, ossia i tecnici abilitati, tra le altre cose, al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Ecco, in sintesi, cosa cambia dopo la deliberazione.

 

Requisiti e obbligo di frequenza del Corso di Formazione di 80 ore: cosa cambia

Fatto salvo quanto già illustrato nell’articolo sulla qualifica del Certificatore Energetico, i tecnici che vogliono abilitarsi sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata complessiva di 80 ore, sulla falsariga del DPR 75/2013,

Ma la nuova norma regionale introduce alcune modifiche per chi vuole diventare Certificatore Energetico a Roma e nel Lazio

Una modifica riguarda una nuova specifica del possesso dei requisiti per poter redarre la Certificazione Energetica: la Regione ha precisato che, ai sensi del Dpr 16 aprile 2013, n. 75, oltre ai possessori dei titoli di studio che concedono abilitazione automatica, possono diventare Soggetti Certificatori per la l’Attestazione Energetica degli edifici i tecnici che siano abilitati ed in possesso di uno dei titoli accademici di cui all’Art 2 - Comma 4 - lettere da a) a d) del Dpr 75/2013, che abbiano però frequentato lo specifico corso di formazione e superatone l’esame finale.

Inoltre, dovranno frequentare il corso e conseguire l’attestato per le certificazioni energetiche

a) gli Architetti iscritti all’Ordine specificati all’Art. 2 Comma 3 del Dpr n. 75/2013, che quindi praticano l’attività di paesaggista, pianificatore territoriale, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, oltre ai pianificatori junior‘;
b) gli Ingegneri di cui all’Articolo 2 Comma 3 del Dpr n. 75/2013 , che sono iscritti all’AlboSettore dell’Informazione.

Un’altra variazione riguarda la durata minima dei moduli dei corsi formativi, che per alcuni di essi può essere di 2 ore anziché di 4 come previsto a livello nazionale.

Ci sono poi delle restrizioni riguardanti la modalità di frequenza: il decreto nazionale prevede che siano frequentate almeno l’85% delle 80 ore totali mentre la Regione Lazio innalza tale soglia al 90%.

Più severi anche i requisiti per la fruizione a distanza: mentre le altre regioni consentono di seguire on line fino al 100% delle ore previste dal corso di formazione obbligando gli aspiranti Certificatori Energetici ad effettuare de visu la sola prova finale, nel Lazio si possono frequentare on line solo il 50% delle ore totali.

 

Importante novità: l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento professionale ogni due anni

La Regione Lazio ha introdotto una importante innovazione rispetto alla normativa nazionale: ulteriori obblighi formativi tradotti nella frequentazione periodica, da effettuare ogni due anni, di corsi di aggiornamento professionale per tutti i Certificatori Energetici che abbiano conseguito l’abilitazione a seguito di corso di formazione abilitante.

Valgono le stesse regole di esclusione previste dai corsi di formazione, quindi chi non deve seguire questi non è tenuto a seguire neanche gli aggiornamenti..
I corsi di aggiornamento saranno della durata di 8 ore e verteranno sulle principali novità di carattere tecnico, tecnologico e normativo, inerenti la Certificazione Energetica.

Eventuali corsi di aggiornamento già frequentati prima dell’entrata in vigore del DGR 398/2017 saranno ritenuti validi come aggiornamento per il primo biennio 2018-2019.

 

I nuovi standard regionali del DGR 398/2017 coesistono con quelli nazionali del DPR 75/2013

Di fatto, discostandosi a volte formalmente, altre volte sostanzialmente, dalla normativa nazionale, il provvedimento della Regione Lazio si pone come una “struttura alternativa” per i corsi per Certificatori Energetici, che può coesistere col DPR 75/2013,

In effetti, gli standard regionali del Lazio sono anche più elevati e restrittivi di quelli nazionali, al punto che si potrebbe prevedere un adeguamento futuro di questi ultimi in modo da rendere la figura del Certificatore Energetico sempre più qualificata e standardizzata sull’intero territorio italiano.

 

Per ogni approfondimento, vi rimandiamo alla pagina del sito ufficiale della Regione Lazio contenente l’Allegato della deliberazione

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