Attestato di prestazione energetica APE e affitto di un’abitazione: obblighi, sanzioni, deroghe ed esenzioni

 

Affittate la vostra casa? Prendete in affitto un immobile? Dovete sapere che ci sono delle regole stringenti – anche nuove – riguardanti la produzione ed allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) in caso di locazione di un immobile.

Vi spieghiamo in sintesi cosa fare (o non fare!) per evitare considerevoli sanzioni.

 

Attestato di prestazione energetica APE e affitto di un’abitazione: obbligo di compilazione o di allegazione

L’APE, secondo le recenti norme sulla semplificazione fiscale e in particolare il D. Lgs. 175/2014, attuativo della Legge 23/2014 (Delega fiscale), deve essere obbligatoriamente compilato in caso di locazione di un immobile.

A questo punto dobbiamo fare una importante precisazione, distinguendo fra la semplice compilazione dell’APE e l’allegazione dello stesso al contratto di locazione.

Per quel che riguarda l’allegazione, il detto provvedimento stabilisce che “se l’immobile è oggetto di […] nuovo contratto di locazione da registrare presso l’Agenzia delle Entrate fatta eccezione per le singole unità immobiliari o di un trasferimento a titolo oneroso, è obbligatorio allegare l’attestazione energetica”.

Invece se “l’immobile è oggetto di trasferimento a titolo gratuito o di affitto della singola casa ad uso abitativo, non c’è l’obbligo di allegare l’APE ma solo di dotarsi dell’attestazione”.

Lo stesso obbligo di sola compilazione vige nel caso in cui si pubblicizzi un immobile da mettere in affitto.

 

Attestato di prestazione energetica APE e affitto di un’abitazione: obbligo della clausola RLI dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 31/E, ha espresso dei chiarimenti in merito all’obbligo di allegazione dell’APE: nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione va inserita una clausola in sede di registrazione dello stesso contratto.

Salvo lievi varianti, la dicitura deve essere del tipo: “il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato relativo alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”.

Il principio della clausola è quello di permettere al locatario – anche potenziale – di sapere al momento della stipula – o della presa visione – qual è la prestazione energetica dell’immobile che intende – o vorrebbe – prendere in affitto.

 

Attestato di prestazione energetica APE e affitto di un’abitazione: sanzioni pesanti per i trasgressori

Vi esortiamo a tenere bene a mente quali sono gli obblighi appena descritti poiché se trasgredite ad essi andate incontro a pesanti sanzioni, confrontabili con quelle di cui abbiamo trattato nello scorso articolo.

Infatti, in mancanza della clausola RLI o nel caso in cui l’APE non venga allegato, che siate locatori o locatari, quando stipulate un nuovo contratto di locazione siete comunque soggetti “al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3mila ai 18mila euro”.

Se il contratto di locazione riguarda singole unità immobiliari le sanzioni vanno dai mille ai 4mila euro.

Se il contratto ha una durata breve (inferiore a 36 mesi) la sanzione è ridotta della metà.

I contratti molto brevi (di durata inferiore a 4 mesi) non sono sanzionati.

 

Attestato di prestazione energetica APE e affitto di un’abitazione: deroghe ed esenzioni da imposta di registro e marca da bollo

Le locazioni brevissime, vale a dire quelle con durata inferiore a un mese, non sono sottoposte ad obbligo di registrazione del contratto né di allegazione della Certificazione APE.

Per tutti gli altri casi in cui occorre compilare e/o allegare l’APE, vale l’esenzione dall’imposta di registro e dalla marca da bollo come segue:

  • esenzione dall’imposta di registro l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 83/E del 22 novembre 2013, ha specificato che “l’attestato di prestazione energetica, che va allegato obbligatoriamente ai contratti di vendita, trasferimenti di proprietà di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione ed affitto non è assoggettato a marca da bollo e imposta di registro”;
  • esenzione dalla marca da bollo l’articolo 37 del Dpr 445/2000 stabilisce che “quando l’attestazione è allegata al contratto di locazione in originale o in copia semplice, in quanto l’attestazione viene presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è […] esente dal tributo“. Invece, se la copia dell’APE è accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale di un pubblico ufficiale, occorre apporre una marca da bollo di 16 euro a foglio.

 

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