Riqualificazione energetica di edifici condominiali: l’Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona la cessione del credito

 

Già la Legge di Bilancio 2017 aveva introdotto il cosiddetto ecobonus condomini, il quale prevedeva importanti detrazioni fiscali per i proprietari di immobili in condomini in cui si eseguivano interventi di riqualificazione energetica.

Poi, come spesso accade, la pratica ha fatto emergere delle situazioni non previste alle quali si è dovuto porre attenzione, prima fra tutte quella in cui si trovano i proprietari immobiliari incapienti, ossia coloro i quali per reddito o altra esenzione non sono tenuti a pagare le tasse. Dopo diverse vicissitudini e controversie, finalmente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare chiarificatrice…

 

Riqualificazione energetica di edifici condominiali: quali sono le detrazioni fiscali

La Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), in prima battuta, ha previsto il riconoscimento di determinate agevolazioni fiscali sulla base dei costi totali sostenuti dai proprietari immobiliari per eseguire interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali.

 

Il provvedimento poneva i seguenti requisiti:

  • le spese devono essere sostenute nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
  • gli interventi devono coinvolgere le parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro almeno nella misura del venticinque per cento della superficie disperdente lorda dello stesso fabbricato;
  • i lavori devono essere finalizzati a migliorare la prestazione energetica d’inverno e/o d’estate almeno nella misura standard prevista dalle tabelle del M. del 26 giugno 2015, da dimostrare con opportuna certificazione energetica APE.

 

Rispettati i vincoli di cui sopra, i condòmini avevano il diritto di usufruire dell’ecobonus condomini, vale a dire a detrazione fiscale del settantacinque per cento dell’importo delle spese totali sostenute per gli interventi di riqualificazione. Il meccanismo del rimborso prevedeva la suddivisione del totale su dieci rate annue identiche da scalare ad ogni rispettiva dichiarazione dei redditi.

 

L’anno successivo la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha incrementato l’aliquota delle detrazioni fiscali in funzione del raggiungimento di una migliore classe di rischio sismico, secondo i seguenti criteri:

  • devono essere eseguiti interventi di adeguamento sismico in concomitanza con quelli di riqualificazione energetica;
  • gli immobili su cui si interviene devono sorgere su zone di classe di rischio sismico 1, 2 o 3;
  • la detrazione diventa dell’ottanta per cento se i lavori fanno conseguire all’edificio il miglioramento di una classe di rischio sismico;
  • la detrazione diventa dell’ottantacinque per cento in caso di miglioramento di due classi.

 

Riqualificazione energetica di edifici condominiali: il nodo della cessione del credito e la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Entrambe le leggi di bilancio dichiarano espressamente che gli aventi diritto possono esercitare un’opzione di cessione del proprio credito, per intero, o ai fornitori ed esecutori dei lavori, o a terzi soggetti privati, senza precisare meglio come fare…
Dopo diversi mesi di incertezza al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 11 del 18 maggio 2018, in cui sono chiariti i diversi aspetti.

 

Chi può cedere il credito

Sostanzialmente tutti coloro che partecipano alle spese possono cedere il proprio credito d’imposta, sia i contribuenti sia chi non è tenuto al versamento delle tasse.

 

A chi si può cedere il credito

Gli aventi diritto possono cedere il proprio credito sia ai fornitori o esecutori dei lavori sia a soggetti terzi, privati, fra cui organismi associativi, consorzi, società consortili e affini.
In più, la cessione può essere indirizzata verso le ESCO IEnergy Service Companies) e le SSE (Società di Servizi Energetici).

A chi non si può cedere il credito

La circolare, in merito, è molto chiara ed esprime il divieto di cessione diretta del bonus fiscale alle varie categorie di società finanziarie, banche, istituti di credito e intermediari dello stesso comparto.

Il numero di cessioni

Anche in questo caso la regola è semplice: le Entrate, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, precisano che la cessione del credito d’imposta deve seguire un solo step dopo quello operato dal titolare del diritto.

Ciò detto, è opportuno aggiungere che eventuali cessioni di crediti effettuate prima della diffusione della Circolare n. 11, cioè prima del 18 maggio 2018. sono da ritenere ancora valide, purché in ottemperanza alle norme previgenti.

 

Vi invitiamo, come di consueto, a comunicarci eventuali considerazioni o suggerimenti al riguardo, saremo lieti di esaminare qualsiasi aspetto!

Fateci pervenire vostri commenti, considerazioni e richieste di pareri.

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